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STATUTO DI ASSOCIAZIONE DANZEMETICCE/WORLDANCE

Articolo 1

– Denominazione – sede – durata –

È costituita, ai sensi degli art. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata “Danzemeticce/WorlDance” .

L’Associazione ha la propria sede legale in Roma, via Fossato Di Vico n. 24, 00181. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

– Ambito di operatività –

L’Associazione non ha scopo di lucro. L’Associazione può istituire sedi operative su ogni territorio nazionale e internazionale.

Articolo 3

– Scopi dell’Associazione –

L’associazione ha lo scopo di promuovere attività culturali, arte-educative, performative di diversa natura, con un particolare sguardo all’attività teatrale e coreutica, la ricerca e l’innovazione nell’interazione fra arti tradizionali e contemporanee, e la fusione fra i linguaggi, utilizzando tali discipline come veicoli interculturali, atte a favorire lo scambio fra individui, associazioni e gruppi di provenienze e/o culture locali diverse, per incentivare l’integrazione e l’inclusione. Per fare ciò l’Associazione si avvale delle conoscenze e professionalità dei suoi membri. Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L’associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende avvalersi della possibilità di promuovere varie attività, in particolare:

– Attività culturali: eventi socio culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezione di film e documentari, lezione-concerti, concerti, tornei sportivi, feste, manifestazioni letterarie, e qualsiasi iniziativa utile per la diffusione della cultura in particolare modo le arti performative di diversa natura;

– Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico- pratici per insegnanti, operatori sociali, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, corsi di formazione teorico- pratici per giovani per la scelta della carriera lavorativa e per la formazione professionale, workshop;

– Attività editoriale: pubblicazione di riviste in forma cartacea o digitale su qualsiasi tipo di supporto ( cartaceo, dvd, digitale etc.), pubblicazione di testi di qualsiasi genere inerenti alle attività dell’associazione ( testi di formazione, raccolte fotografiche di lavori etc.), pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti, di convegni, di seminari e di ricerche compiute su qualsiasi tipo di supporto;

– Attività di promozione delle arti performative e teatrali: volendo essere il fulcro di un network nazionale ed internazionale per gli associati;

– Attività di autofinanziamento attraverso la vendita di tipo tradizionale e web di oggettistica e gadget;

– La divulgazione delle discipline performative e artistiche di ogni genere, visive, musicali, multimediali e della fotografia, attraverso corsi, incontri, workshop pubblicazioni cartacee e web, esposizioni, sfilate, concorsi e premi.

Inoltre l’associazione promuove la connessione internazionale delle arti organizzando trasferte a eventi internazionali di settore, favorendo il networking e l’internazionalizzazione, promuovendo incontri, scambi interculturali nazionali ed internazionali volti alla mobilità dei giovani e non, apprendisti e professionisti di settore.

L’associazione potrà organizzare periodicamente uno o più “small market”, scegliendo di volta in volta le locations, per supportare attraverso l’autofinanziamento le attività che l’associazione si prefigge di svolgere ed eventualmente devolvere parte dei proventi ad associazioni terze.

Un’attenzione particolare è riservata ai giovani e alla volontà di avvicinarli gradualmente a corsi e percorsi artistici che attraverso le arti performative, supporti multimediali, proiezioni cinematografiche e presentazione di libri potranno scoprire o approfondire la ricerca e l’interazione fra le arti promulgata dall’associazione.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

– Soci –

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:

– presentare domanda, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza

– dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell’eventuale regolamento di attuazione;

– versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

La mancata ammissione deve essere motivata.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

– i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

– i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell’Associazione, previa presentazione di apposita domanda e relativa ammissione;

– i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell’Associazione o per notorietà e particolari meriti.

Tutti i soci hanno diritto a:

– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– candidarsi per ricoprire le cariche associative;

– partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

– osservare lo Statuto nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

– collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

– astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Associazione;

– pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 4bis

– Associati –

Associati sono tutti coloro che partecipano alle attività dell’associazione, come fruitori diretti o fautori, tramite la richiesta di un tesseramento da rinnovare annualmente. Non hanno diritto di voto. Non sono eleggibili alle cariche sociali. Il numero degli associati è illimitato.

Soci e associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Aritcolo 5

– Diritti e doveri dei soci –

I soci hanno il diritto di:

– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico e finanziario, consultare i verbali.

I soci hanno il dovere di:

– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6

– Perdita dello status di socio –

I soci cessano di appartenere all’Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione se non ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

– abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione;

– non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono riavere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 7

– Dipendenti e collaboratori –

L’associazione può assumere dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

Articolo 8

– Organi sociali –

Sono Organi dell’Associazione:

– l’Assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo;

– il Presidente;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 9

– Assemblea –

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed in particolare:

– approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;

– approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell’anno precedente;

elegge i membri del Consiglio Direttivo;

– delibera i regolamenti e le loro modifiche;

– delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell’Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;

– delibera in ordine all’esclusione dei soci;

– delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;

– delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti i soci.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 dei soci ne ravvisino l’opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di cinque soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d’interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell’apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall’Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 10

– Consiglio Direttivo –

Il Consiglio Direttivo è composto da n.3 membri, eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, l’Assemblea (o lo stesso Consiglio Direttivo), può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

– redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;

– redigere i bilanci da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

– nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario;

– deliberare sulle domande di nuove adesioni;

– pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;

– fissare la quota annuale di adesione all’Associazione;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell’apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 11

– Presidente –

Il Presidente ha il compito di presiedere l’Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell’Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, prendere decisioni, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 12

– Patrimonio dell’Associazione –

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

– dal fondo di dotazione iniziale indicato nell’atto costitutivo, che ammonta ad Euro__300____, dei quali indisponibili Euro___300_____;

– da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

– da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

Articolo 13

– Risorse economiche –

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

– quote associative annuali;

– contributi degli aderenti e/o di privati;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

– contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

– contributi di organismi internazionali;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;

– da iniziative promozionali;

– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

– ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.

Articolo. 13bis

– Convenzioni –

Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.

Articolo 14

– Bilancio d’esercizio –

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre di ogni anno.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 15

– Liquidazione e devoluzione del patrimonio –

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (art.11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio.

Articolo 16

– Disposizioni generali –

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

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